L'ANM è l'associazione cui aderisce il 96% circa
dei magistrati italiani. Tutela i valori costituzionali, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

Capo IV - Sezione Autonoma Magistrati a Riposo

Art. 47 - Soci - Sede

La Sezione autonoma magistrati a riposo ha sede in Roma. Di essa fanno parte di diritto tutti i magistrati soci dell'Associazione salvo espressa dichiarazione di volontà contraria, e possono ad essa iscriversi i magistrati collocati a riposo per anzianità di servizio, i quali godano di pensione vitalizia in dipendenza delle funzioni esercitate di magistrato.

Art. 48 - Scopi

La Sezione autonoma magistrati a riposo, oltre gli scopi di cui all'art. 2, si propone in modo particolare quello di tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati a riposo conformemente al prestigio della già esercitata funzione giudiziaria.

Art. 49 - Votazione

Tutti i soci della Sezione autonoma magistrati a riposo hanno diritto di votare nelle Assemblee.
In quelle elettorali il voto è personale, diretto e segreto; alle altre, si applica la norma dell'art. 18.

Art. 50 - Contributo sociale

Il contributo sociale dovuto dai magistrati a riposo è due terzi di quello stabilito per i soci in attività di servizio.
Il ricavato annuo dei contributi dei magistrati a riposo spetta per metà all'Associazione e per metà alla Sezione autonoma.

Art. 51 - Presidente

Il Presidente della Sezione autonoma la rappresenta e dirige. Egli fa parte di diritto del Comitato Direttivo Centrale nei sensi con limiti dell'art. 22 comma secondo.

Art. 52 - Fiduciari sezionali

La Giunta Esecutiva della Sezione autonoma può nominare un proprio fiduciario in ogni sede di sezione dell'Associazione, quando nella circoscrizione di essa sono residenti almeno dieci magistrati a riposo iscritti all'Associazione medesima.

Il fiduciario interviene alle Assemblee sezionali come osservatore: egli cura i rapporti con gli organi della Sezione, dei magistrati a riposo fra loro e quelli con la Giunta Esecutiva della Sezione autonoma ed adempie agli altri incarichi da questa conferiti.

Art 53 - Rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente capo, valgono le norme relative alle altre Sezioni dell'Associazione.

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