Art. 12. - Organi centrali
Organi centrali dell'Associazione sono:
- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo Centrale;
- la Giunta Esecutiva Centrale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori;
- l'Ufficio Sindacale
- le Commissioni Permanenti di Studio
Art. 13 - Assemblea Generale: composizione e attribuzioni
L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.
Essa è l'organo supremo deliberante dell'Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi sociali di cui all'art. 2. Ogni socio può ricorrere all'Assemblea per l'annullamento, la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi centrali dell'Associazione. L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale scopo.
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, in Roma ogni due anni, nella prima domenica di maggio, per l'approvazione del rendiconto finanziario e per la discussione di eventuali altri argomenti. L'Assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, in qualsiasi sede, su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta di almeno tre Sezioni o di almeno duecentocinquanta soci, per una data che non superi i quaranta giorni dalla richiesta. L'ordine del giorno dell'Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi della seconda parte del comma precedente, l'ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni delle Sezioni o dei soci richiedenti. In ogni caso nell'ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di cui al 4° comma dell'art. 11 ed al 4° comma dell'art. 13, pervenuti al Direttivo Centrale fino alla data di formazione dello stesso ordine del giorno. Nel disporre la convocazione dell'Assemblea, il Comitato Direttivo Centrale nomina l'ufficio verifica poteri, composto di cinque membri, che eleggono nel loro seno un presidente e un segretario. Detto ufficio s'insedia nei locali ove è indetta l'Assemblea sin dal giorno precedente a quello di inizio dei lavori.
Art. 15. - Avviso di convocazione dell'Assemblea
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato dal Segretario Generale, con posta elettronica al Presidente di ciascuna Sezione almeno trenta giorni prima della data fissata ed entro lo stesso termine deve essere pubblicato sul sito internet della ANM. I Presidenti delle Sezioni, a loro volta, devono comunicare nelle medesime forme l’avviso di convocazione a ciascun socio almeno quattordici giorni prima della data suddetta.
In caso d’urgenza, per le Assemblee straordinarie, i termini di cui sopra - su delibera del Comitato Direttivo Centrale, approvata da almeno due terzi dei suoi componenti - possono essere ridotti fino alla metà e può essere anche omessa la pubblicazione.
Art. 16. - Modalità di partecipazione all'Assemblea
Tutti i soci effettivi hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente il voto all'Assemblea. Essi rappresentano pure, limitatamente alle materie incluse nell'ordine del giorno di convocazione, i soci che eventualmente li abbiano delegati nelle Assemblee sezionali e sottosezionali secondo le norme degli articoli 41 e 46. Ciascun partecipante, prima della votazione, deve munirsi del certificato elettorale, rilasciato dall'ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 14, sul quale è segnato anche il numero dei voti eventualmente riportati nelle Assemblee di cui al comma precedente. A tal fine deve essere esibito all'ufficio verifica poteri il certificato di cui all'art. 41, comma 7°.
Art. 17. - Assemblea Generale: costituzione e svolgimento
L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Se non si sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, nello stesso giorno dopo un'ora, ed è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Prima di iniziare i lavori l'Assemblea, sotto la Presidenza del Presidente della Sezione locale, elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, due o più questori e tre scrutatori. Al Presidente spettano la direzione dell'Assemblea ed i poteri ordinari e disciplinari ad essa relativi. Egli stabilisce l'ordine ed, eventualmente, la durata degli interventi, nonché l'ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.
I lavori dell’Assemblea sono trasmessi in streaming dal portale associativo.
Art. 18. - Assemblea Generale - Votazioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno 1/6 dei partecipanti. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto:
- le deliberazioni sui ricorsi in materia disciplinare;
- le deliberazioni sui ricorsi di cui al 4° comma dell'art. 13;
- le deliberazioni sulle mozioni di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale;
- le votazioni per l'elezione a qualsiasi incarico.
Le deliberazioni in materia di ordinamento giudiziario e quelle su riforme legislative sono di regola precedute dalla relazione della componente commissione permanente e dalla convocazione sull'oggetto delle Assemblee sezionali. Le mozioni approvate in materia dalle Assemblee sezionali devono essere allegate alle relazioni e pubblicate con esse.
Art. 19. - Mozioni di sfiducia
La mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale, ove non sia formulata in sede di richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale, a norma del 2° comma dell'art. 14, deve essere presentata, a pena di decadenza, nella stessa Assemblea da almeno 50 soci, subito dopo la relazione del Presidente.
Art. 20. - Assemblea Generale: validità delle deliberazioni
L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti. Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l'Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei votanti.
Art. 21. - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, dal Comitato Direttivo Centrale tra i componenti del Comitato medesimo. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
Art. 22. - Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata
Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell'azione associativa, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale. Esso dura in carica quattro anni ed è composto da trentasei membri eletti dall'Assemblea Generale. Fa anche parte del Comitato Direttivo Centrale il Presidente della Sezione autonoma magistrati a riposo, che ha voto deliberativo solo nelle materie riflettenti gli interessi specifici dei magistrati a riposo. I componenti del C.D.C. che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.
Art. 23. - Elezioni del Comitato Direttivo Centrale - Sistema
Il Comitato Direttivo Centrale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati-concorrenti. L'assegnazione dei seggi fra le lista concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.
Art. 24. - Convocazione dei comizi elettorali
Il Comitato Direttivo Centrale indice le elezioni per la sua rinnovazione e stabilisce per le votazioni i giorni consecutivi di domenica, lunedì e martedì immediatamente successivi alla scadenza del primo biennio dall'insediamento del Consiglio Superiore della Magistratura in carica. La indizione deve avvenire almeno quaranta giorni prima dalla data di inizio delle operazioni di voto. Il Comitato Direttivo contemporaneamente nomina l'ufficio elettorale centrale di cinque componenti i quali eleggono nel loro seno un Presidente ed un Segretario e s'insediano nella Segreteria generale dell'Associazione tre giorni prima della data d'inizio delle votazioni. Entro la domenica precedente la data d'inizio delle operazioni di voto le Giunte Sezionali nominano gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali di tre componenti ciascuno compreso il presidente eletto a norma del comma precedente, i quali sovrintendono alle operazioni di voto presso le sezioni e le sottosezioni. Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del Comitato o per altra causa procedere ai sensi del primo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro quindici giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l'inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del quarantesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi.
Art. 25. - Liste dei candidati
Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentasei, pari a quello dei seggi da attribuire.
Nella composizione di ogni lista deve - a pena di inammissibilità - essere garantita la presenza paritaria di genere, ossia il 50% per ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una differenza di candidature tra i due generi uguale a uno.
Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista e deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura mediante sottoscrizione di un modulo disponibile sul sito della ANM ed autenticato, in forma grafica dal Presidente della sezione di appartenenza o con apposizione di firma elettronica del candidato.
La lista deve essere presentata da almeno cento soci. Nessun socio può presentare più di una lista. Anche le firme dei presentatori devono recare l’autenticazione del Presidente delle rispettive sezioni di appartenenza o essere apposte con firma elettronica o con mail indirizzata ai proponenti. Non si può ricoprire la carica di componente del CDC per più di due volte consecutive.
Art.25 bis. - Obblighi degli associati
Gli associati si impegnano a portare a termine gli incarichi elettivi assunti fino alla loro naturale scadenza.
I componenti della Giunta Esecutiva Centrale, i componenti del Comitato Direttivo Centrale e i componenti delle Giunte Esecutive Sezionali, si impegnano a:
- non candidarsi per le elezioni del CSM e non accettare incarichi fuori ruolo di qualsiasi natura prima della scadenza del loro naturale mandato;
- non dimettersi dal CDC e dalle GES se non per sopravvenute serie ragioni personali, familiari o di servizio.
Art. 26. - Modalità di presentazione delle liste
Ciascuna lista, accompagnata dall'elenco dei presentatori e dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, deve essere depositata presso la Segreteria generale entro il ventesimo giorno precedente a quello d'inizio delle votazioni. Può essere inviata anche a mezzo di plico raccomandato o con posta elettronica certificata, da pervenire entro lo stesso termine alla predetta Segreteria. Verificata la regolarità delle liste presentate, la Segreteria generale attribuisce a ciascuna di esse un numero progressivo di contrassegno, secondo l'ordine di presentazione. Scaduto il termine di cui sopra, la Segreteria generale provvede immediatamente a far stampare le schede occorrenti per la votazione, che debbono contenere per esteso le varie liste concorrenti con i rispettivi numeri di contrassegno e debbono recare in calce a ciascuna lista cinque righi in bianco per l'espressione dei voti di preferenza. La stessa Segreteria provvede a far stampare i manifesti contenenti le liste in gara, da affiggere nelle sale di votazione e nelle loro immediate adiacenze. All'uopo trasmette a tutte le sezioni e sottosezioni i manifesti e le schede necessari alla votazione almeno tre giorni prima dalla data d'inizio delle operazioni relative: cura inoltre che sia consegnato, entro lo stesso termine, il certificato elettorale a ciascun socio.
La Segreteria generale provvede immediatamente ad attivare un apposito spazio nella area riservata del portale della ANM destinata alle elezioni nella quale visualizzare per esteso le varie liste concorrenti con i rispettivi numeri di contrassegno.
Art. 27. - Modalità della votazione
Dalle ore 9 del terzo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, l'Ufficio elettorale, nominato ai sensi dell'art. 24, provvede alla verifica dell'adempimento degli incombenti di cui all'articolo che precede da parte della Segreteria generale. Nello stesso termine sono designati i rappresentanti di lista, in numero di uno per ciascuna. Nel giorno precedente quello d inizio delle operazioni di voto, gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali s'insediano nelle sale di votazione, ove curano la predisposizione delle misure necessarie ad assicurare la segretezza del voto; procedono alla vidimazione delle schede e ricevono le eventuali designazioni dei rappresentanti di lista, uno per ciascuna. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore nove alle tredici dei giorni stabiliti: i componenti dei vari uffici di votazione sono responsabili della segretezza del voto. Ciascun socio può votare in uno qualsiasi degli uffici sezionali e sottosezionali, indipendentemente dall'appartenenza, purché munito del certificato elettorale - che l'ufficio ritira dopo la votazione - e purché non soggetto alla misura della sospensione di cui all'art. 8, 1° comma. Ogni elettore può votare per una sola lista, apponendo un segno di croce in un apposito spazio accanto alla lista prescelta e può, inoltre, esprimere la propria preferenza a non più di cinque candidati compresi nella lista medesima scrivendo il nome e cognome oppure i rispettivi numeri, con cui essi sono distinti, nelle righe in bianco. Sono nulli i voti di preferenza che eccedono il numero di cinque, nonché quelli espressi a favore di candidati non compresi nella lista votata. I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni degli uffici cui sono addetti e possono far inserire nei relativi verbali eventuali osservazioni e reclami.
Le operazioni di voto si svolgono nei giorni stabiliti anche mediante le opportune procedure telematiche, che saranno regolamentate dalla GEC e approvate dal CDC, tali da assicurare la segretezza del voto e la autenticazione degli aventi diritto.
Art. 28. - Operazioni degli uffici elettorali sezionali e sottosezionali
Esaurite le operazioni di votazione, gli uffici elettorali sottosezionali trasmettono immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all'ufficio elettorale sezionale le schede votate, l'elenco dei votanti con i certificati elettorali, il verbale delle operazioni e i relativi allegati. L'ufficio elettorale sezionale, verifica la corrispondenza del numero delle schede votate nelle sottosezioni col numero dei votanti, imbussola le schede nell'urna dell'ufficio sezionale mescolandole opportunamente. Dopo l'imbussolamento di tutte le schede di tutte le sottosezioni, procede allo scrutinio. Dopo di che trasmette immediatamente, mediante corriere oppure in plico postale raccomandato, all'ufficio elettorale centrale il verbale delle operazioni contenente i risultati dello scrutinio, le tabelle di scrutinio, le schede votate, l'elenco dei votanti con i certificati elettorali e gli eventuali reclami.
Le giunte sezionali assicurano la più ampia informazione anche sulle procedure di voto telematico, ove attivate.
Art. 29. - Operazioni dell'ufficio elettorale centrale
L'ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli riportati da ciascun candidato. Quindi procede alla distribuzione dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza), con il correttivo per il quale vengono comunque considerati eletti nella misura del 30%, fino al completamento degli eletti di ogni lista, i candidati di ciascun genere che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi. A parità di voti è preferito il candidato più anziano. I seggi eventualmente residuati, dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono attribuiti facendo applicazione del meccanismo correttivo di cui al secondo periodo del secondo comma, ai candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti maggiori.
Art. 30. - Attribuzioni del C.D.C. Il Comitato Direttivo Centrale:
- elegge con voto segreto il Presidente dell'Associazione e la Giunta Esecutiva Centrale;
- conferisce all'unanimità il titolo di socio d'onore di cui al 2° comma dell'art. 4;
- delibera su tutto ciò che inerisce all'azione associativa, uniformandosi alle decisioni della Assemblea Generale;
- impartisce le direttive alla Giunta Esecutiva Centrale per lo svolgimento dell'attività associativa;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale;
- delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria
- indice le elezioni per la nomina del Comitato Direttivo Centrale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- provvede in materia disciplinare a norma dell'art. 11;
- organizza i Congressi nazionali a scopo di studio;
- vota le mozioni di sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale;
- nomina il Comitato di redazione del giornale «La Magistratura», i componenti dell’Ufficio Sindacale e tra di loro il Coordinatore dell’Ufficio Sindacale, il tesoriere, eventuali segretari, assumendo anche impiegati retribuiti;
- costituisce le Commissioni Permanenti di Studio;
- indice referendum tra i soci per voto segreto, con carattere consultivo su questioni d'interesse generale; il referendum deve essere indetto entro 40 giorni, quando ne facciano richiesta scritta trecento soci;
- determina l'importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati, nonché la tassa di iscrizione;
- provvede ad ogni altro incombente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto;
- nomina, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nella prima seduta, i componenti del Collegio dei Probiviri e di quello dei Revisori, scegliendoli tra tutti i soci e preferibilmente tra i componenti di precedenti C.D.C., pure se collocati a riposo.
Art. 31. - Convocazione del Comitato Direttivo Centrale
Il Comitato Direttivo Centrale è convocato dal Presidente dell'Associazione.
Esso deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere alla verifica della regolarità dei titoli dei suoi componenti ed all'elezione del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale, del Direttore del giornale e degli altri componenti della Giunta Esecutiva, nonché nomina i componenti dell’Ufficio Sindacale e tra di loro il Coordinatore dell’Ufficio Sindacale, e il Tesoriere.
Successivamente, il Comitato Direttivo Centrale si riunisce in Roma ogni tre mesi. Inoltre il Presidente può convocarlo tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve convocarlo quando lo chiedono almeno sei dei suoi componenti, per una data non successiva ai venti giorni dalla richiesta. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno diciotto componenti oltre il Presidente. Il Comitato Direttivo Centrale delibera a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dall'art. 11 comma terzo, dall'art. 15 comma terzo e dall'art. 42 ultimo comma.
In ogni riunione esso elegge un Presidente di seduta. E' data facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato Direttivo Centrale con voto consultivo al Presidente o in sua vece al delegato di ciascuna Sezione distrettuale.
All'uopo sarà cura della Segreteria generale di comunicare a tutte le Sezioni la data della riunione e l'ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale entro dieci giorni dalla convocazione. Inoltre copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Segretario Generale ad ogni Sezione nel termine di dieci giorni per essere tenuta a disposizione dei soci. Se l'Assemblea Generale approva la mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale, questo s'intende immediatamente dimissionario e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data delle nuove elezioni fissate nella mozione.
Art. 32. - Giunta Esecutiva Centrale
La Giunta Esecutiva Centrale è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dal Direttore del giornale, dal Coordinatore dell’Ufficio Sindacale e da altri quattro membri.
Tutti i componenti devono essere scelti fra i membri del Comitato Direttivo Centrale.
La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Centrale che la ha eletta, salvo il caso di cui all'art. 36.
E' sciolta di diritto, quando l'Assemblea Generale approva la mozione di sfiducia al Comitato Direttivo Centrale. La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
Essa delibera a maggioranza di voti.
Art. 33. - Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale
La Giunta Esecutiva Centrale è l'organo esecutivo permanente dell'Associazione. Ad essa spetta:
- di amministrare il patrimonio dell'Associazione e promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Direttivo Centrale formulando le relative proposte di deliberazioni;
- di attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Centrale in relazione alle materie di cui all'art. 2;
- di adottare, in caso di assoluta urgenza sempre in tali materie, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare subito ai componenti del Comitato Direttivo Centrale e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima seduta successiva.
Art. 34 - Attribuzioni del Segretario Generale
Spetta al Segretario Generale:
- di eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Centrale aventi carattere interno cd organizzativo;
- di dirigere gli impiegati assunti dal Comitato Direttivo Centrale, a norma dell'art. 30;
- di espletare gli incombenti di cui all'art. 26;
- di predisporne il bilancio preventivo annuale che, previo esame da parte della Giunta, deve essere trasmesso per la relazione al Collegio dei Revisori entro il termine di cui all'art. 38 lett. b);
- di compiere tutte le attività di cui alle norme di attuazione del presente Statuto.
Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni del Segretario Generale in caso di suo impedimento ed in ogni caso collabora con lui nell'espletamento dei compiti di cui sopra.
Art. 35 - Attribuzioni del Tesoriere
Il Tesoriere provvede ad effettuare i prelievi dai c/c bancari e dai c/c postali intestati all'Associazione, in base ad ordini emessi dal Presidente.
Art. 36 - Mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale
Il Comitato Direttivo Centrale può votare la sfiducia alla Giunta Esecutiva Centrale. Alla votazione prendono parte anche i componenti della Giunta. Se la mozione è approvata a maggioranza, la Giunta s'intende immediatamente dimissionaria e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione. Nel termine di sessanta giorni successivi il Comitato Direttivo Centrale procede all'elezione della nuova Giunta Esecutiva.
Art. 37 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.
Esso dura in carica due anni. Spetta al Collegio dei Probiviri:
- di provvedere in materia disciplinare a norma dell'art. 11;
- di sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell'Associazione con obbligo di riferire al Comitato Direttivo per i relativi provvedimenti.
Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei voti.
Art. 38 - Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è composto di cinque membri, i quali, nella prima seduta dopo le elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente. Esso dura in carica due anni ed ha il compito:
- di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione
- di redigere la relazione sul rendiconto della gestione annuale, che la Giunta Centrale deve ad esso trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno.
Tale relazione, insieme con il rendiconto, dopo l'approvazione da parte del Comitato Direttivo Centrale, deve essere trasmessa dal Segretario Generale entro il 31 marzo alle singole Sezioni, le quali curano che venga depositata per almeno quindici giorni nella Segreteria, affinché i soci ne abbiano visione. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente, e si riunisce in Roma almeno due volte l'anno. Deve essere, inoltre, convocato su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei voti.
Art. 38 bis - Commissioni Permanenti
Le Commissioni Permanenti di studio sono composte da almeno due componenti del Comitato Direttivo Centrale e da soci od estranei all'associazione che abbiano riportato nella relativa votazione almeno cinque voti. Ogni componente del Comitato Direttivo Centrale può indicare fino a tre nomi per ciascuna commissione, tra i quali almeno un componenti del CDC, a pena di nullità del voto. Esse sono presiedute dal componente del CDC che abbia riportato nella relativa votazione il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età. Almeno ogni anno, o comunque ogni volta lo chiedano almeno cinque componenti del CDC, il Presidente riferisce sullo stato dei lavori della Commissione con una relazione che viene pubblicata sulla rivista "La Magistratura". Sono Commissioni Permanenti di studio quelle sull'Ordinamento giudiziario e sulle riforme legislative. Il CDC può istituire altre Commissioni Permanenti su qualsiasi argomento inerente gli scopi dell'Associazione.
Art. 38 ter – Ufficio Sindacale
Il Comitato Direttivo Centrale nomina i componenti dell’Ufficio Sindacale e tra di loro il Coordinatore, i quali hanno il compito:
- di curare, anche avvalendosi di professionalità esterne, l’approfondimento e l’informazione per gli associati su tutte le questioni inerenti la tutela della posizione giuridica, economica, previdenziale e assistenziale dei magistrati;
- di proporre alla G.E.C. iniziative finalizzate al miglioramento e salvaguardia delle posizioni di cui al punto 1.
Il Coordinatore dell’Ufficio Sindacale compone la Giunta Esecutiva Centrale.
Art. 39 - Sezioni
In ogni sede di Corte di Appello è costituita una sezione dell'Associazione, della quale fanno parte i soci che prestai servizio nell'ambito del distretto. I soci in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione costituiscono la Sezione della Corte di Cassazione avente sede in Roma.
Art. 40 - Organi della Sezione
Gli Organi della Sezione sono:
- l'Assemblea;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente.
Art. 41- Assemblea
Per l'Assemblea sezionale si seguono, in quanto applicabili, le norme fissate per l'Assemblea Generale. Essa è convocata, in via ordinaria, ogni due anni, nel mese di febbraio, per l'approvazione del rendiconto della gestione. Può essere, inoltre, convocata, in via straordinaria, ogni volta che la Giunta Esecutiva sezionale lo ritenga opportuno e deve essere convocata, su richiesta di almeno un quinto dei soci, per discutere e votare mozioni su tutte le materie inerenti agli scopi sociali indicati nell'art. 2. Essa è inoltre convocata, per una data precedente di almeno tre giorni quella di qualsiasi Assemblea Generale - e comunque dopo che siano state convocate le assemblee delle sottosezioni per lo stesso oggetto - allo scopo di dibattere gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea Generale medesima ed eventualmente di designare i delegati. A tali fini, il Presidente dell'Assemblea, dopo la chiusura della discussione invita i partecipanti a conferire deleghe palesi su mozioni e proposte illustrate all'Assemblea, scegliendo i delegati fra i soci della sezione che abbiano proposto la loro candidatura prima dell'inizio della votazione, purché presenti in Assemblea. I soci cui siano state conferite deleghe nelle Assemblee sottosezionali, ai sensi dell'art. 46, possono a loro volta nell'Assemblea sezionale fan confluire su altri soci tali deleghe, fermo restando il limite massimo di venti deleghe complessive. Le deleghe rilasciate in eccesso non sono valide. Le deliberazioni delle Assemblee sezionali non sono valide se non siano adottate con la partecipazione personale di almeno 1/10 dei soci della Sezione.
Art. 42 - La Giunta Esecutiva Sezionale
La Giunta Esecutiva Sezionale duna in carica quattro anni cd è composta di sette membri, i quali nella prima seduta dopo le elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Spetta alla Giunta:
- di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea sezionale;
- di dirigere cd amministrare gli affari della Sezione;
- di convocare l'Assemblea sezionale sia in via ordinaria che in via straordinaria;
- di esprimere voti e pareri al Comitato Direttivo Centrale su tutte le materie relative agli scopi dell'Associazione;
- di deliberare sulle domande di ammissione e di dimissione dei soci.
- di provvedere ad ogni altro incombente ad essa riservato dal presente Statuto.
La Giunta Esecutiva Sezionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza dei 2/3 del C.D.C., il quale nomina un Commissario, cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.
Art. 43 - Elezioni della Giunta Esecutiva Sezionale
Le elezioni della Giunta Esecutiva Sezionale sono indette dalla Giunta uscente per gli stessi giorni fissati per le elezioni del Comitato Direttivo Centrale. Esse si svolgono a suffragio universale, con voto personale diretto e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale. La Giunta Esecutiva Sezionale nomina gli uffici elettorali sezionali e sottosezionali ai sensi del secondo comma dell'art. 24; lo scrutinio è effettuato dall'ufficio elettorale sezionale, che esercita le funzioni di ufficio elettorale centrale. Si seguono, in quanto applicabili, le norme degli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29, con le modifiche di cui appresso. Le liste dei candidati sono depositate presso la Segreteria della Sezione nella quale si insedia l'Ufficio elettorale nominato dalla Giunta Esecutiva Sezionale. Ogni lista di candidati non può comprendere più di sette nomi di cui - a pena di inammissibilità della lista - almeno due per ciascun genere. Essa deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al 5% di tutti gli iscritti alla Sezione. Ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per non più di tre candidati della lista prescelta. La cura della stampa delle schede per la votazione e dei manifesti contenenti le liste in gara è affidata alla Segreteria della Sezione.
Le operazioni di voto si svolgono nei giorni stabiliti anche mediante le procedure telematiche, che saranno regolamentate dalla GEC e approvate dal CDC, tali da assicurare la segretezza del voto e la autenticazione degli aventi diritto.
Art. 44 - Mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva Sezionale
L'Assemblea sezionale vota a maggioranza la sfiducia alla Giunta Esecutiva Sezionale. Se la mozione è approvata, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e nel termine di sessanta giorni provvede ad indire le nuove elezioni.
Art. 45 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Sezionale.
Art. 46 - Sottosezioni
Possono istituirsi sottosezioni in ogni sede di Tribunale, per iniziativa della Sezione o di un gruppo di soci residenti nel circondano del Tribunale. Non è ammessa la costituzione di sottosezioni nei circondari ove hanno sede le sezioni. La costituzione della sottosezione deve essere ratificata dal Comitato Direttivo Centrale. L'Assemblea della sottosezione si riunisce ogni due anni per l'elezione, con voto personale, diretto e segreto, del Presidente e del Segretario cd inoltre in occasione della convocazione di assemblee sezionali o generali per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e l'eventuale designazione di delegati, ai sensi dell'art. 41. Essa è sempre convocata dalla Giunta sezionale di concerto col Presidente della sottosezione e vi possono partecipare anche i soci non appartenenti alla sottosezione, purché appartenenti alla sezione, i quali possono anche votare per l'elezione dei delegati all'Assemblea sezionale o generale, purché non abbiano già votato in altre assemblee sottosezionali convocate con lo stesso oggetto. Le assemblee sottosezionali per la designazione di delegati devono essere tenute sempre prima dell'assemblea sezionale. I soci delegati dalle assemblee sottosezionali, da scegliere tra i presenti, devono appartenere alla sottosezione e possono partecipare direttamente coi voti riportati alle Assemblee Generali o riversare i voti dei delegati ed il proprio sui delegati eletti nelle assemblee sezionali. Alle assemblee sottosezionali si applicano le norme dell'Assemblea Generale e sezionale in quanto compatibili: a cura del Presidente viene inviata copia del verbale di assemblea alle altre sottosezioni, alla sezione cd all'ufficio di cui all'art. 14, comma 5°. La sezione determina ogni anno la quota del contributo sociale di propria spettanza, da destinarsi per il funzionamento delle Sottosezioni.
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