È assai diffusa l’insoddisfazione, non solo nel mondo giudiziario ma in tutta la realtà sociale e istituzionale, per l’attuale disciplina della prescrizione del reato, considerata spesso come un fattore che impedisce un’efficace tutela di interessi primari dello Stato e diritti fondamentali dei singoli.
Molte critiche si fondano sulla considerazione degli effetti deformanti che questa disciplina produce sull’intero sistema penale, sia sostanziale che processuale, determinando, ad esempio, un’innaturale moltiplicazione delle impugnazioni, o soluzioni ermeneutiche contrassegnate da una precisa valenza limitativa dell’operatività dell’estinzione del reato per il decorso del tempo.
La considerazione degli effetti della prescrizione rispetto a fenomeni criminali particolarmente allarmanti è stata sviluppata in modo assai significativo nel rapporto di valutazione elaborato dal GRECO (“Gruppo di Stati contro la corruzione”, operante nell’ambito del Consiglio d’Europa) nel luglio 2009, che raccomandava di prendere in considerazione l’introduzione di forme di confisca in rem, sganciate dal presupposto di una sentenza di condanna, destinato frequentemente a mancare per effetto del meccanismo della prescrizione del reato.
Sotto questo profilo, l’attuale tendenza a estendere l’ambito applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali, includendovi i reati di corruzione, appare come un passaggio necessario per porre rimedio a uno dei più rilevanti aspetti critici del sistema italiano di lotta alla corruzione, rappresentato dall’insufficienza del sistema di confisca dei proventi di questo fenomeno criminale.
Ma anche in termini più generali, al di là del problema di garantire che “la corruzione non paghi”, la disciplina italiana della prescrizione è contrassegnata da rilevanti deviazioni rispetto agli standard europei.
Per accorgersene è sufficiente, anzitutto, prendere in considerazione le soluzioni accolte dai principali ordinamenti dell’Europa continentale nel disciplinare il rapporto tra termine di estinzione del reato e tempi del processo: in tutti i sistemi giuridici di interesse sul piano comparatistico si stabilisce che il compimento di determinati atti processuali fa decorrere ex novo il termine di prescrizione, senza limiti oppure entro un limite complessivo molto ampio, pari all’originario termine di prescrizione ovvero a un suo multiplo.
Ad esempio, il codice penale spagnolo stabilisce che l’effetto estintivo non può maturare nel periodo impiegato dall’ordinamento per l’esercizio della giurisdizione.
Precisamente, secondo l’art. 132 di tale testo normativo, la prescrizione (articolata in varie fasce a seconda del livello della pena astrattamente irrogabile per il reato) si interrompe quando il procedimento si dirige contro il colpevole, e ricomincia a decorrere dal momento in cui lo stesso procedimento si paralizza o si conclude con un esito diverso dalla condanna.
Mentre nel sistema spagnolo la prescrizione è inclusa tra le cause di estinzione della responsabilità penale, lo stesso istituto assume una natura processuale nell’ordinamento francese, che colloca nel codice di rito la disciplina della prescription de l’action publique; tale normativa prevede l’estinzione dell’azione penale qualora questa non venga esercitata entro un determinato tempo dalla consumazione del reato.
In ogni caso, nel sistema francese, il termine di prescrizione dell’azione pubblica per i crimini, la cui durata è pari a dieci anni, si interrompe con il compimento di qualsiasi atto di istruzione o di indagine, e riprende a decorrere per un uguale periodo; le interruzioni, inoltre, possono essere illimitate.
Nell’ordinamento tedesco, il § 78 StGB, che articola l’istituto della prescrizione sulla base della gravità dei reati, disciplina anche l’interruzione della prescrizione, prodotta non solo da atti compiuti dal giudice ma anche da atti della polizia o della Procura della Repubblica, come il primo interrogatorio dell’accusato. Dopo l’interruzione, il termine di prescrizione riprende a decorrere ma non può superare il doppio della sua durata originaria.
Vi è, poi, un ulteriore “lato oscuro” del sistema italiano di prescrizione, che è stato posto in luce da alcune recenti pronunce della Corte di Strasburgo: precisamente, la sua incompatibilità con gli obblighi scaturanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo in tema di tutela di determinati diritti fondamentali di particolare rilevanza.
La prima pronuncia ad affrontare la questione è stata la sentenza emessa il 29 marzo 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Alikaj contro Italia, che ha ravvisato una violazione dell’aspetto procedurale del diritto alla vita, sancito dall’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quando la condanna di un agente dello Stato per un omicidio illegale (anche se commesso per colpa, e non con dolo) sia impedita dalla prescrizione, per effetto della durata del processo penale.
Tale sentenza ha fornito una precisa indicazione sull’incoerenza del modello italiano di prescrizione con gli standard internazionali di protezione dei diritti umani; essa ha individuato la vera anomalia del sistema penale italiano non tanto nella lunghezza dei tempi del processo, quanto nell’effetto estintivo che ne consegue in relazione a un comportamento lesivo del diritto alla vita, posto in essere da un “agente dello Stato”.
In quest’ottica, la sentenza Alikaj è giunta a includere la prescrizione nella categoria delle “misure” inammissibili in quanto produttive dell’effetto di impedire una condanna nonostante l’accertamento della responsabilità penale dell’accusato.
La portata sistemica e innovativa della sentenza Alikaj è stata ben colta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, che nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 ha sottolineato come da essa possa trarsi il principio di diritto dell’incompatibilità con gli artt. 2 e 3 della Convenzione di un meccanismo di prescrizione che, per effetto della durata del processo, impedisca ogni reazione sanzionatoria con funzione dissuasiva rispetto ai comportamenti posti in essere da soggetti investiti di autorità pubblica, in violazione del diritto alla vita e del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti.
Il problema è stato ulteriormente focalizzato dalla sentenza emessa il 1° luglio 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Saba c. Italia, proprio in relazione al divieto che discende dall’art. 3 della Convenzione.
La sentenza in questione, accogliendo il ricorso presentato da Valentino Saba, il quale aveva sporto una denuncia nei confronti di alcuni agenti penitenziari per atti di violenza avvenuti il 3 aprile 2000 all’interno del carcere di Sassari, dove egli era detenuto, ha dichiarato la sussistenza di una violazione dell’aspetto procedurale dell’art. 3 della CEDU, rilevando, in primo luogo, che l’eccessiva lunghezza del procedimento penale ha portato a una decisione di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di sette imputati, il che non si concilia con l’obbligo delle autorità di condurre l’inchiesta con celerità.
Con le suddette pronunce, la Corte di Strasburgo ha fatto applicazione del principio, già affermato con riguardo a varie ipotesi di comportamenti contrari all’art. 2 o all’art. 3 della CEDU denunciati con ricorsi riguardanti altri Stati, secondo cui i relativi procedimenti penali devono necessariamente concludersi con una sentenza che accerti, nel merito, le eventuali responsabilità dei funzionari pubblici coinvolti, e non con una sentenza dichiarativa della prescrizione.
Si è in presenza di un vero e proprio deficit strutturale del sistema italiano, che condiziona pesantemente l’efficacia della repressione penale dei comportamenti contrari agli artt. 2 e 3 della CEDU, laddove non si traducano in delitti di gravità assai elevata: nel caso Alikaj l’effetto estintivo si era prodotto per un reato di omicidio colposo, mentre nel caso Saba le condotte degli imputati erano state ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 608 c.p. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), per la quale è comminata la pena della reclusione non superiore a trenta mesi. In simili ipotesi, appare particolarmente frequente il rischio di prescrizione, per il vistoso divario tra la complessità degli accertamenti processuali occorrenti e la sostanziale mitezza del trattamento sanzionatorio previsto.
Gli aspetti critici del modello italiano di prescrizione sono stati evidenziati anche dal Comitato contro la Tortura (Committee Against Torture) dell’ONU, che già nelle conclusioni e raccomandazioni formulate all’esito della 38^ sessione di lavori, svoltasi nel 2007, ha espresso l’opinione che la repressione penale degli atti di tortura, assicurata mediante le figure delittuose previste dal codice penale italiano, non dovrebbe essere soggetta alla disciplina della prescrizione: si è raccomandata quindi una riforma di tale disciplina per garantirne la piena coerenza con le obbligazioni derivanti dalla Convenzione dell’ONU contro la tortura, in modo da rendere possibili le indagini, i processi e la punizione di simili atti senza limiti di tempo.
Apparendo estremamente problematica la strada del ricorso alla Corte costituzionale, che non potrebbe emettere una pronuncia additiva capace di incidere in peius sulla risposta punitiva5, la soluzione di questo problema strutturale è rimessa esclusivamente al legislatore. Si tratta di una lacuna di regolamentazione che andrebbe colmata inserendo nell’ultimo comma dell’art. 157 c.p., che sancisce l’imprescrittibilità dei reati per i quali è comminata la pena dell’ergastolo, l’ulteriore riferimento ai fatti delittuosi commessi mediante condotte qualificabili come atti di tortura ovvero trattamenti inumani o degradanti.
Tale integrazione del dettato normativo sarebbe sicuramente coerente con la sua ratio, giacché in entrambe le ipotesi la sottrazione alla prescrizione sarebbe ricollegabile alla gravità del reato, desumibile nel primo caso dal massimo trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore nazionale, e nel secondo caso dalla violazione di valori cui l’ordinamento internazionale garantisce una tutela assoluta e inderogabile.