Con la proposta di legge d’iniziativa parlamentare, presentata l’8 aprile 2016 ed attualmente assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la soppressione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e l’attribuzione al giudice ordinario dei relativi procedimenti.
I suoi aspetti salienti sono:
- l’istituzione di sezioni specializzate tributarie in ogni Tribunale con sede presso i capoluoghi di Provincia;
- l’assunzione di 750 magistrati finalizzata a tale scopo;
- il passaggio del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie all’Amministrazione Giudiziaria;
- la formazione specialistica dei magistrati ordinari nella materia tributaria da parte della SSM;
- un giudizio di primo grado monocratico ed uno, in secondo grado, con reclamo al collegio presso il medesimo Tribunale, ma sempre con (altri) componenti della stessa sezione specializzata;
- la ricorribilità per cassazione della decisione sul reclamo;
- l’applicazione al processo di cognizione ed a quello esecutivo delle attuali norme procedurali speciali (d.lgs. 546/1992; d.P.R. 602/1973);
- il patrocinio in primo grado degli attuali soggetti legittimati (platea molto ampia); in sede di reclamo solo degli avvocati e dottori commercialisti; la difesa personale possibile fino ad € 3.000,00;
- la previsione di giudici ausiliari presso la Corte di Cassazione al fine dello smaltimento dell’arretrato attuale con l’istituzione di ruoli per i magistrati in pensione da non più di 2 anni e che abbiano svolto per almeno 5 anni le funzioni di legittimità;
- un regime transitorio di 2 anni per lo smaltimento dell’attuale arretrato delle Commissioni tributarie, decorsi i quali le cause non esaurite vengono assegnate alle sezioni specializzate dei Tribunali.
Desta perplessità la scelta di associare, nei modi e nei tempi, interventi che si differenziano per ampiezza e struttura quali, da una parte, le misure per la definizione del grave arretrato di contenzioso tributario, pendente presso la Suprema Corte ( pari a circa il 40 % dell’arretrato civile complessivo), e, dall’altra, la soppressione della giurisdizione speciale tributaria.
In questo modo si ritarderebbe l’adozione delle prime che hanno, invece, l’urgenza più volte segnalata, tra gli altri, dal primo Presidente della Corte.
In questo momento storico, lo stato della giustizia civile non può tollerare il ponderoso innesto del contenzioso tributario che si vorrebbe a regime nel breve volgere di un biennio.
I dati forniti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria evidenziano una pendenza, a fine 2015, di oltre 530.000 controversie (tra 1° e 2° grado) e sopravvenienze che, nello stesso anno, hanno superato le 256.000.
E’ evidente che un tale flusso non può essere assorbito con l’assunzione di 750 nuovi magistrati, numero che non sarebbe sufficiente neppure a coprire le vacanze attuali, superiori a milletrecento. Tenuto conto del numero di magistrati tributari oggi dedicati alla giustizia del settore (3253), si renderebbero necessarie la integrale copertura delle vacanze e la previsione di un aumento di organico di almeno milleduecento unità. Questa operazione richiede una tempistica incompatibile con il biennio indicato dal disegno di legge.
Anche quanto al personale amministrativo, la prevista “migrazione” dalle Commissioni tributarie alla amministrazione giudiziaria ordinaria presenta una sdoppiamento cronologico (metà subito, metà dopo due anni) che evidentemente lo depotenzia. Il suo inserimento in un organico in sofferenza numerica e qualitativa lo renderebbe inadeguato a soddisfare il correlativo fabbisogno presso i Tribunali.
A queste ragioni di contrarietà più generali se ne assommano altre inerenti alle soluzioni tecniche proposte.
Tra queste segnaliamo:
- l’incoerenza d’una trattazione riservata a una magistratura professionale e di già matura esperienza, laddove altre funzioni non meno complesse sono assegnate anche a magistrati onorari e togati di prima nomina;
- il sostanziale mantenimento dello status quo in punto di difesa tecnica, con l’accesso al patrocinio da parte dei commercialisti davanti ad un organo di giustizia ordinario.