Le criticità del PCT, già più volte evidenziate dall’Associazione Nazionale Magistrati, da ultimo con il documento del 17 febbraio 2015 e quello finale adottato all’esito del convegno tenutosi a Napoli il 20 giugno 2015, si sono ulteriormente aggravate a seguito delle innovazioni apportate dal decreto legge n. 83/2015, convertito in legge 132/2915, che – modificando l’art. 16 bis del Dl n.179/2012 (conv. nella L. 221/2012) – ha introdotto nel già complesso e stratificato panorama normativo del PCT la disposizione per cui: “nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 (ossia atti e documenti depositati dalle parti costituite, ndr) e dei documenti che si offrono in comunicazione da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.
Si ricorda, invero, che per il processo di primo grado l’obbligatorietà aveva riguardato, in una prima fase iniziata il 30 giugno 2014, soltanto il deposito in via telematica degli atti “endoprocessuali”, e ciò al fine di garantire una scansione temporale nell’attuazione dell’innovazione tecnologica, a cui l’ANM è pienamente favorevole.
La gradualità nell’introduzione dell’innovazione era finalizzata all’evidenza ad affrontare e a evitare le prevedibili problematiche legate allo strumento telematico ancora in corso di sperimentazione.
Il provvedimento normativo sopra citato ha ampliato e drammaticamente evidenziato quelli che erano i problemi già esistenti e già denunciati all’indomani dell’introduzione dell’obbligatorietà del deposito degli atti endoprocessuali in primo grado, ossia:
- ricadute sul magistrato di compiti e funzioni della cancelleria (ad oggi, il giudice deve controllare, in ogni fascicolo di udienza, se vi sia stato il deposito di atti e documenti e provvedere all’apertura degli allegati e alla stampa del relativo contenuto e inserimento nel fascicolo; anteriormente alla citata riforma detta incombenza era limitata ad atti e documenti depositati successivamente agli atti introduttivi dalle parti già costituite, oggi detta attività riguarda ogni atto e documento del processo);
- conseguente aggravio di responsabilità del giudice, cui è demandata un’attività prima attribuita al personale di cancelleria (acquisizione dell’atto e inserimento nel fascicolo);
- rallentamento dei tempi di studio della causa, tenuto conto della non duttilità dello strumento informatico, che non consente l’immediata individuazione degli atti depositati, e dei tempi necessari per l’espletamento delle attività sopra citate.
Quanto esposto impone di ribadire non solo che il PCT, allo stato in regime ibrido, non può in alcun modo comportare l’abbandono del fascicolo cartaceo, ma anche che il necessario mantenimento del cartaceo non può gravare sul magistrato. Non è soltanto la mole dell’atto a creare difficoltà, ma è altresì l’impossibilità per il giudice di consultare più documenti telematici contemporaneamente.
Al riguardo, è risultato insufficiente il ricorso ai Protocolli con l’Avvocatura per il deposito delle copie di cortesia: la realtà di alcuni uffici è che la copia viene depositata in una cassetta intestata al magistrato, il quale deve – da solo – provvedere all’inserimento della copia di cortesia nel fascicolo, incaricandosi anche del relativo reperimento.
Ciò non senza considerare che la copia, in quanto appunto “di cortesia”, può essere o meno depositata dall’avvocato: in mancanza, è sempre il giudice – e non la cancelleria – a dover provvedere alla stampa e all’inserimento nel fascicolo.
Lo svilimento della funzione del magistrato è assolutamente evidente.
In tale contesto si inserisce l’ulteriore novità normativa introdotta con la legge n.132/2015, secondo cui “con decreto avente natura non regolamentare il Ministro della Giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione anche su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee”.
Ad oggi, non risulta che detto decreto sia stato emanato.
Si auspica dunque, anche in vista della riunione del tavolo tecnico permanente già fissata per il 6 ottobre 2015, a cui parteciperanno i rappresentanti dell’ANM, che il Ministero della Giustizia assicuri una stabile ed effettiva interlocuzione con l’ANM su tali tematiche e adotti tempestivamente tale regolamento prevedendo le misure organizzative idonee a risolvere il problema dell’acquisizione della copia cartacea degli atti, senza alcun onere per il magistrato.
Si chiede inoltre con forza che sia assicurata a tutti gli uffici giudiziari un’assistenza informatica on line in tempo reale e un’assistenza informatica qualificata in loco.